I vini dealcolati sono prodotti che derivano dal vino e che si ottengono attraverso specifici processi di rimozione dell’alcol etilico. Non si tratta, quindi, di bevande “alternative” al vino, ma di prodotti che nascono da vino già formato e che vengono successivamente sottoposti a un trattamento tecnologico finalizzato a ridurne o azzerarne il contenuto alcolico.
La Doppia Natura del Processo: Vino e Alcole
Dal punto di vista giuridico, il vino dealcolato è definito come la bevanda ottenuta al termine dei processi di dealcolazione, processi che utilizzano il vino come materia prima e che producono congiuntamente: il vino dealcolato e l’alcole etilico separato durante il trattamento. Questo secondo elemento è centrale: la dealcolazione non “fa sparire” l’alcol, ma lo estrae e lo concentra, generando un prodotto (l’alcole) che rientra pienamente nella disciplina delle accise.
Tecnologie di Dealcolazione Ammesse
I processi di dealcolazione ammessi sono quelli riconosciuti dalla normativa europea (Regolamento (UE) n. 1308/2013, OCM unica) e possono essere meccanici o termici, purché idonei a separare l’alcol dal vino senza snaturarne completamente le caratteristiche.
In pratica, l’industria utilizza principalmente:
- processi a bassa temperatura e sottovuoto, che permettono di ridurre l’impatto aromatico;
- tecnologie a membrana (come l’osmosi inversa);
- sistemi industriali evoluti (ad esempio colonne a coni rotanti) che consentono una separazione più selettiva dell’alcol.
Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, il punto fermo dal punto di vista normativo è che il risultato del processo è sempre duplice: vino dealcolato da un lato e alcole etilico dall’altro. Ed è proprio questa doppia uscita che giustifica l’intervento del legislatore fiscale.
Il Mercato No e Low Alcohol: Un’Opportunità in Crescita
Il mercato dei prodotti no e low alcohol è in forte crescita a livello internazionale, spinto da: nuove abitudini di consumo; attenzione alla salute e al benessere; esigenze di consumo “consapevole” e di inclusività (religiosa, culturale, sanitaria).
Anche il vino segue questa tendenza. In Europa e in Italia il segmento dei vini dealcolati, pur restando ancora minoritario rispetto al vino tradizionale, mostra tassi di crescita a doppia cifra e un interesse crescente da parte: della grande distribuzione; del canale horeca; dei mercati esteri.
Per le aziende vitivinicole si tratta quindi di una opportunità commerciale, ma anche di un ambito che richiede investimenti tecnologici e, soprattutto, una attenta gestione normativa.
Adempimenti Aziendali e Gestione Normativa
Dal punto di vista aziendale, la produzione di vini dealcolati non può essere affrontata come una semplice lavorazione enologica aggiuntiva. È necessario operare su due piani paralleli:
- Piano “di prodotto”, legato alla normativa vitivinicola (regole UE, disposizioni MASAF, controlli ICQRF);
- Piano fiscale, legato alla produzione, detenzione e movimentazione dell’alcole etilico estratto.
In concreto, un’azienda deve:
- disporre di un deposito fiscale autorizzato ai sensi del Testo Unico delle Accise (TUA);
- progettare un impianto di dealcolazione che consenta la separazione controllata dell’alcol;
- predisporre un’area dedicata e delimitata per tali lavorazioni;
- installare strumenti di misura e sistemi di raccolta dell’alcole conformi alle prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane;
- tenere registri fiscali e vitivinicoli aggiornati;
- gestire correttamente la circolazione dell’alcole verso altri depositi autorizzati.
La scelta iniziale più importante riguarda però il volume di produzione: da essa dipende il regime autorizzativo applicabile.
Il Decreto Interministeriale (MEF-MASAF) del 29 dicembre 2025 rappresenta l’ultimo tassello normativo in materia e interviene specificamente sugli aspetti fiscali e di controllo della dealcolazione.
Il decreto distingue due categorie di operatori:
Soggetti EID
Operano entro un limite quantitativo annuo di dealcolazione. Devono disporre di un’area dedicata e delimitata nel deposito fiscale, con impianti specificamente configurati per la raccolta dell’alcole. È obbligatorio un recipiente collettore sigillato (capacità minima 20 hl), collegato tramite tubazioni rigide e dotato di strumenti di misura fiscalmente rilevanti sia per l’alcole sia per il vino dealcolato. L’alcole non può essere denaturato e viene accertato dall’Ufficio delle Dogane al riempimento del collettore, con rimozione dei sigilli solo in contraddittorio.
Soggetti DID
Operano oltre il limite annuo e sono titolari di licenza di esercizio per la produzione di alcole. Devono anch’essi lavorare in un’area dedicata del deposito fiscale, ma beneficiano di alcune semplificazioni impiantistiche, in particolare l’assenza dell’obbligo di strumenti di misura fiscalmente rilevanti per vino e vino dealcolato. Rimane il divieto di effettuare lavorazioni sull’alcole diverse dalla dealcolazione. L’accertamento dell’alcole avviene comunque in contraddittorio con l’Ufficio delle Dogane e la denaturazione è ammessa solo previa autorizzazione.
Anche per le procedure amministrative si ha la distinzione tra i due soggetti:
Nel primo caso gli operatori devono presentare una istanza preventiva via PEC all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, corredata da una dettagliata documentazione tecnica (descrizione dei processi di dealcolazione, caratteristiche dell’impianto, planimetrie dell’area dedicata, strumenti di misura e serbatoi utilizzati). L’Ufficio effettua una verifica tecnica dell’impianto, anche mediante prove di lavorazione, e determina l’importo della cauzione in funzione della quantità massima di alcole detenibile nel recipiente collettore.
Durante l’attività, i soggetti EID sono tenuti alla tenuta dei registri fiscali e all’aggiornamento delle sezioni dedicate alla produzione di vino dealcolato. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare il raggiungimento del limite annuo di produzione e di sospendere le operazioni per la parte restante dell’anno.
Nel secondo caso i soggetti devono ottenere una licenza di esercizio per la produzione di alcole ai sensi del Testo Unico delle Accise. La procedura amministrativa è quindi più strutturata e assimilabile a quella degli stabilimenti di produzione di alcole. L’istanza comprende la descrizione dell’attività di dealcolazione e delle aree dedicate, ma il decreto prevede alcune semplificazioni procedurali rispetto agli EID, in particolare in relazione agli strumenti di misura fiscalmente rilevanti.
Anche per i DID restano obbligatori la tenuta del registro dematerializzato, l’accertamento dell’alcole in contraddittorio con l’Ufficio delle Dogane e l’osservanza delle procedure autorizzative per eventuali operazioni di denaturazione. Non è previsto un limite quantitativo annuo, ma l’attività è soggetta a controlli continui tipici dei depositi autorizzati alla produzione di alcole.
Il decreto chiarisce definitivamente un punto fondamentale: la produzione di vini dealcolati è, a tutti gli effetti, anche produzione di alcole.
Per le aziende questo significa che il successo commerciale del vino dealcolato deve andare di pari passo con una corretta progettazione impiantistica; una gestione rigorosa degli adempimenti fiscali e un dialogo costante con Agenzia delle Dogane e ICQRF.
Solo così i vini dealcolati possono rappresentare non solo una tendenza di mercato, ma una nuova linea di business sostenibile e conforme alle regole.

