Tra gli errori più diffusi nella fase di progettazione del verde c’è quello di non pensare a come saranno le piante a maturità; ci si dimentica che il piccolo albero di Natale piantato nel giardino dopo le Feste è di fatto una pianta di prima grandezza e che a maturità può raggiungere i 40 metri di altezza, con una chioma larga anche 10/15 metri, che perde aghi in abbondanza nelle gronde e al suolo, impedendo la crescita dell’erba sottostante.
Il problema rischia poi di acuirsi se lo spazio a disposizione per le radici è ridotto da pareti, muretti o camminamenti: nel minore dei casi le radici possono semplicemente sollevare la pavimentazione, mentre nello scenario peggiore si può incorrere in pericolosi ribaltamenti dovuti alla limitata capacità delle stesse di sostenere la pianta.
In tali condizioni le strade percorribili sono essenzialmente due:
– Sostituire la pianta con una più adatta al contesto.
– Intervenire con periodici tagli di ridimensionamento della chioma al fine di mantenerla in equilibrio con le radici disponibili;
La prima soluzione non è però così immediata poiché buona parte dei Comuni hanno inserito nei Piani di Governo del Territorio delle limitazioni al taglio, al fine di tutelarne la valenza paesistica, estetica, storica, architettonica, ambientale, ecologica e salutistica in qualità di un elemento imprescindibile e fondamentale del contesto urbano.
Qui di seguito riportiamo, ad esempio, le norme di tutela di un comune:
“NORME PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEL VERDE E DELLE ALBERATURE”
“Salvo dimostrata impossibilità, il numero di alberi da impiantare in caso di interventi edilizi di cui al primo paragrafo, nei diversi ambiti, è il seguente:
-Nuclei di Antica Formazione: non sono previsti interventi obbligatori di potenziamento del verde;
-Ambiti Residenziali: almeno 1 albero ogni 100 mq (o frazione) di superficie lorda di pavimento o superficie coperta, considerando la superficie maggiore fra le due.
-Ambiti ad alta incidenza di verde privato: almeno 3 alberi ogni 100 mq (o frazione) di superficie lorda di pavimento o superficie coperta, considerando la superficie maggiore fra le due.
-Ambiti per attività produttive, commerciali, direzionali, terziarie e ricettive (escluse ricettive all’aria aperta): almeno 1 albero ogni 100 mq (o frazione) di superficie lorda di pavimento o superficie coperta, considerando la superficie maggiore fra le due.
-Ambiti aree agricole e ad elevato valore paesistico ed ambientale: almeno 10 alberi ogni 100 mq (o frazione) di superficie lorda di pavimento o superficie coperta, considerando la superficie maggiore fra le due.”
È chiaro come l’obiettivo del Comune sia quello di potenziale il proprio patrimonio verde, così da compensare il consumo di suolo, ma vediamo ora invece cosa dice il PGT per quanto riguarda la parte relativa all’abbattimento delle piante:
“Le alberature di alto fusto esistenti (con circonferenza superiore a cm 100 misurata ad un metro da terra), dovranno essere conservate e tutelate; per gli alberi policormici si considera il tronco con circonferenza maggiore. Il Comune potrà consentire l’abbattimento purché siano adeguatamente sostituite con specie autoctone o naturalizzate. […] Per interventi sulle alberature non contemplati nelle ordinarie operazioni silvicolturali ed agricole, per l’abbattimento di alberi isolati ad alto fusto con circonferenza maggiore di 100 cm (a 1,00 ml da terra) è necessario inoltrare motivata richiesta all’Ufficio Tecnico. Per richieste relative ad interventi particolari l’UTC potrà richiedere specifica relazione redatta da un tecnico abilitato.
Se la circonferenza delle alberature isolate è maggiore di 150 cm la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da professionista abilitato (dottore agronomo/forestale, perito agrario, agrotecnico), in cui vengano indicati il numero dei soggetti vegetali per cui si richiede l’abbattimento, la specie botanica, le dimensioni (altezza, circonferenza del tronco), l’ubicazione, i motivi per cui si richiede l’abbattimento ed almeno una fotografia delle piante e del luogo di intervento.”
È quindi consentito abbattere quelle piante con una circonferenza a petto d’uomo inferiore di 100 cm senza l’obbligo d’inviare una richiesta al comune, anche se una segnalazione è sempre consigliata; tra i 100 e i 150 cm di circonferenza è necessario inviare una richiesta motivata all’Ufficio Tecnico che una volta valutato il caso potrà richiedere o meno l’integrazione di una relazione redatta da un professionista abilitato (dottore agronomo/forestale, perito agrario, agrotecnico), relazione che diventa invece obbligatoria nel caso di esemplari con una circonferenza superiore ai 150 cm.
Un dottore agronomo per la stesura della relazione si dovrà quindi occupare di valutare lo stato di salute della pianta, la sua stabilità e le problematiche riscontrate; se il caso lo permette potrà suggerire delle possibili soluzioni cercando di preservare l’esemplare, ma nel caso in cui la sicurezza di persone o cose dovesse venire a mancare, ne prescriverà l’abbattimento con una proposta di compensazione.
L’iter si conclude con il rilascio da parte del comune di un’autorizzazione che potrà essere esposta durante i lavori di abbattimento in caso di controllo esterno.