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La procedura espropriativa

Come citato nel Codice civile art.834 “Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.”

Con il D.P.R 08/06/2001 n.327 è stato approvato il Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, ovvero la disciplina dell’espropriazione dei beni immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità eseguita da soggetti pubblici o privati.

L’approvazione di un unico testo normativo ha permesso ai soggetti interessati una migliore comprensione e attuazione della norma, salvo le incertezze derivanti dalla complessità della materia e dall’impossibilità di considerare tutti i casi.

La procedura espropriativa coinvolge diversi soggetti:

  • L’espropriato è il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.
  • L’autorità espropriante è l’autorità di natura privata competente alla realizzazione di un’opera pubblica e titolare del potere di espropriazione
  • Il beneficiario dell’espropriazione è il soggetto, pubblico o privato, in favore del quale è emesso il decreto di esproprio
  • Il promotore dell’espropriazione è il soggetto, pubblico o privato, che richiede l’espropriazione (quasi sempre il promotore dell’espropriazione coincide con il beneficiario dell’espropriazione e spesso ricoprono il ruolo di autorità espropriante)

Il primo passo della procedura è l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio: nella norma diviene efficace con l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante che prevede la realizzazione su di esso di un’opera pubblica o di pubblica utilità. Da questo momento non è possibile attuare variazioni urbanistiche al bene vincolato. Il vincolo ha validità di 5 anni e può essere motivatamente prorogato.

Prima della decadenza del vincolo deve essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che nella norma è inserita nel decreto di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità (art.12 TU).

L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.

Peraltro, in funzione di quanto previsto dalla sezione II (art. 15, 16, 17) del testo unico, il processo di approvazione del progetto deve essere soggetto a compartecipazione da parte dei proprietari, richiedendo osservazioni e pronunciandosi sulle stesse con parere motivato: in pratica si tratta di un passaggio formale che nell’esperienza personale difficilmente ha comportato cambiamenti significativi sull’opera.

Il procedimento per giungere all’emanazione del decreto di esproprio, secondo quanto previsto dall’art.23 del TU entro 5 anni dalla data emanazione del decreto di pubblica utilità, prevede una serie di passaggi.

Il primo, previsto dall’art. 20, richiede che al proprietario sia proposta l’indennità di esproprio determinata in via provvisoria unilateralmente dall’autorità espropriante e notificata al proprietario non oltre il termine di 2 anni dalla data della sua emanazione, con l’immissione in possesso da parte del beneficiario dell’esproprio. Peraltro, dopo la proposta, al proprietario può essere consentito proporre, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all’area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.

Tale passaggio, non sempre attuato o adeguatamente considerato dalle Autorità, deriva dal fatto che nella maggior parte dei casi l’elenco dei beni da espropriare e la loro tipologia è determinata in base alla classe catastale raramente aggiornata. Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorità espropriante accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione, notificata al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell’esproprio, se diverso dall’autorità procedente.

Se il soggetto espropriato accetta questa indennità offerta il procedimento ablativo si conclude con l’atto di cessione volontaria ovvero con la diretta assunzione dell’immobile e con l’avvio dei lavori di trasformazione.

Se l’espropriato non accetta l’indennità provvisoria offerta, l’Autorità espropriante può ugualmente emanare il decreto di esproprio andando a depositare la somma equivalente all’indennità provvisoria alla Cassa Depositi e Prestiti.

In seguito, la determinazione dell’indennità definitiva passa in una fase successiva. Il proprietario, nel termine utile di 30 giorni dalla notifica dell’indennità provvisoria di esproprio, nel rifiutare l’indennità offerta può richiedere l’applicazione dell’articolo 21. La norma definisce che l’indennità venga stabilita da un collegio tecnico giudicante composto da tre periti, di cui uno nominato dall’espropriato, uno dall’espropriante e uno designato dal presidente del tribunale civile competente. Se entrambe le parti accettano l’indennità definitiva, il processo di esproprio si conclude con l’emissione del decreto di esproprio. Nel caso in cui una delle parti non accetti l’indennità definitiva e contesti la valutazione del collegio, si procede al terzo livello.

In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 21, si prevede anche il caso in cui anche uno dei soggetti coinvolti abbia rifiutato l’indennità provvisoria offerta. In questo caso, l’autorità espropriante richiede la determinazione definitiva dell’indennità di esproprio alla commissione provinciale, come previsto dall’ex articolo 41. Anche qui, se entrambe le parti accettano l’indennità definitiva stabilita dalla commissione provinciale, il processo di esproprio si conclude con il decreto di esproprio. Se, al contrario, una delle parti non accetta l’indennità definitiva stabilita dalla commissione provinciale, si procede al terzo livello.

Il terzo e ultimo grado previsto dall’articolo 54, prevede che l’autorità giudiziaria subentri sotto richiesta da una delle parti che ha fatto opposizione. In questo caso il procedimento ablativo si conclude con la sentenza della Corte di appello di merito.

Il Decreto di Indennità Provvisoria e Occupazione d’Urgenza è previsto nel caso in cui l’inizio dei lavori sia di particolare urgenza. Questo decreto motivato stabilisce, in via temporanea, l’indennità di esproprio e l’autorizzazione all’occupazione anticipata dei beni immobili interessati. Il proprietario dispone di 30 giorni dalla data di ricezione della notifica per presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Questo decreto diviene esecutivo all’immissione in possesso, mediante la stesura di un verbale che definisce lo stato di consistenza dei beni. Durante il periodo compreso tra la data di immissione in possesso sino alla decadenza della legittima occupazione, è dovuta un’indennità prevista dall’articolo 50 n.327/2001 stabilita per il numero di anni di occupazione.

La normativa permette all’autorità che utilizza un bene immobile per scopi d’interesse pubblico, che sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio o atto dichiarativo della pubblica utilità, di disporre l’acquisizione, non retroattiva, al suo patrimonio indisponibile (art.42 bis TU). L’acquisizione e utilizzazione di un immobile senza titolo per scopi d’interesse pubblico definisce il periodo di occupazione illegittima di un bene. Per tale occupazione la norma definisce un’indennità per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.

Infine, la procedura espropriativa si conclude con il pagamento dell’indennità definitiva prevista dal TU, e il trasferimento della proprietà dell’immobile permette all’autorità espropriante lo svolgimento dei lavori attuando una trasformazione dell’immobile per il fine ultimo di pubblica utilità.